Interferenza al diritto di godimento pacifico dei beni per mancata erogazione dello stipendio. (CEDU, sez. IV, sent. 21 aprile 2020, ric. n. 36093/13)

La Corte Europea di pronuncia sul caso della Signora Šimaitienė sospesa dal suo lavoro a seguito di un D.P.R. funzionale allo svolgimento di indagini preliminari su abuso di ufficio e falsificazione di

documenti.
La ricorrente sostiene che il mancato percepimento dello stipendio, nel periodo di sospensione dall’incarico, sia lesivo dell’art. 1, Prot. n. 1 Conv.
Per il governo lituano la ricorrente non può avere alcuna aspettativa al risarcimento, delle somme

non percepite, per il periodo in cui non ha lavorato. Sostiene, tuttavia, la ricorrente che il risarcimento è subordinato esclusivamente all’esito del procedimento avviato nei suoi confronti. Per la Corte, la richiesta del salario trattenuto durante la sospensione dal lavoro è basata su una specifica disposizione legale: l’art. 47, co. 3 della legge sui tribunali. Aggiunge, inoltre, che la menzionata norma fornisce una legittima aspettativa all’ottenimento dello stipendio, qualora non vi sia dichiarazione di colpevolezza.

Il rifiuto delle autorità lituane a risarcire la richiedente per lo stipendio non pagato costituisce, per la Corte, il “controllo dell’uso” della proprietà ai sensi dell’art. 1, co. 2, Prot. n. 1 Conv., e pertanto costituisce un’interferenza al diritto di godimento pacifico dei beni.

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