Ai fini della dichiarazione di latitanza, l’art. 295, comma 1, c.p.p. stabilisce che il verbale di vane ricerche deve essere trasmesso senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza da eseguire, al fine di consentirgli di valutare la sussistenza delle condizioni per emettere il relativo decreto, ma non contempla un termine perentorio per tale adempimento, sicché, in linea di principio, è esente da vizi il decreto di latitanza emesso sulla base delle risultanze di ricerche effettuate anche anni prima della sua emissione. (Nella fattispecie, il decreto di latitanza era stato emesso nel 2007 sulla scorta di ricerche che risalivano al 1999).
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