La Cassazione sulla capacità delle persone fisiche e la legittimazione processuale del beneficiario di amministrazione di sostegno. Il richiamo agli artt. 3, 24, e 111 Cost. e ai diritti fondamentali dei beneficiari (Cass. Civ., Sez. I, sent. 4 dicembre 2019- 27 febbraio 2020, n. 5380)

I beneficiari di un’amministrazione di sostegno sono dotati di un’autonoma legittimazione processuale, non solo ai fini dell’apertura della relativa procedura, ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa. L’art. 411 c.c., comma 4, dispone che il giudice tutelare, quando nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per l’interdetto o per l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, tenendo in debita considerazione il prevalente interesse del medesimo, tutelato dalle predette disposizioni. Dunque, il beneficiario può presentare il ricorso ex articolo 411 c.c. anche “successivamente” al provvedimento con cui il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno” e può farlo “direttamente”, quindi senza dover essere assistito o autorizzato. Inoltre, con doveroso richiamo alle disposizioni costituzionali, è stato precisato che il dover essere “coadiuvati dall’amministratore di sostegno” è ricorribile in Cassazione in quanto avente natura decisoria e incidendo sullo status, sui diritti fondamentali dei beneficiari, limitando ulteriormente la loro capacità d’agire.

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