Un’interessante pronuncia in tema di causalità ed omicidio colposo (Cass. Pen., sez. IV, sent. 11 febbraio – 7 aprile 2020, n. 11536)

Sulla base del criterio condizionalistico generalmente riconosciuto (conditio sine qua non) in sede penale, la causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale (riconducibile alla condotta colposa dell’imputata) deve innescare un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dall’agente. Nel caso che occupa, l’asserito errore del personale sanitario, in ogni caso, non avrebbe introdotto un rischio nuovo o incommensurabile rispetto a quello determinato dalla prevenuta, non potendosi ritenere “nuovo” il rischio determinato dalla realizzazione dell’errore primario, che il primo agente era chiamato ad evitare (cfr. Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, Palmeri, Rv. 27623802). Ci in quanto è stato appurato che la sequenza causale, nella specie, ha avuto inizio proprio a seguito del comportamento colposo della D., sicchè la successiva e “cattiva” risposta medica non pu costituire causa autonoma dell’evento, in quanto conseguente a quella condotta iniziale (induzione colposa alla caduta della persona offesa).

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