Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p., l’uso delle sostanze alcoliche o stupefacenti deve dipendere da un’attività di somministrazione la quale sia stata effettuata o agevolata dall’agente e risulti funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali. Pertanto, nell’ipotesi di approfittamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima, avvenuta per libera iniziativa della stessa, o comunque per causa non imputabile all’agente, per quanto sia configurabile il reato di violenza sessuale, non può ritenersi integrata la circostanza aggravante in parola.
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