È competente solo il tribunale di sorveglianza di Roma a decidere le misure alternative per i collaboratori di giustizia. È automaticamente lo status di “collaboratore” ad attrarre la decisione alla competenza del giudice romano della sorveglianza. Mentre non rileva il momento di presentazione dell’istanza di richiesta del beneficio previsto dall’articolo 47 ter dell’ordinamento penitenziario.
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