Preclusa la rideterminazione della revoca della patente (Cass. pen., Sez. I, 14 novembre 2019 – 17 gennaio 2020, sent. n. 1804)

In tema di revoca della patente di guida disposta da una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. della strada (d.lgs. n. 285 del 1992 e succ. mod.) ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, il giudice dell’esecuzione non può rideterminare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, non trattandosi di “effetto penale” della condanna.

Ciò in quanto la revoca della patente di guida è concepita dal legislatore come misura inibitoria correlata all’avvenuta manifestazione di pericolosità del soggetto autore dell’illecito penale, dunque essenzialmente quale misura con finalità preventiva, atteso che la inibizione alla guida assicura la collettività dalla possibile reiterazione del comportamento pericoloso, “con estraneità funzionale agli aspetti meramente afflittivi della pena”.

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