La Cassazione dichiara la nullità, per violazione di norme imperative, della clausola contrattuale con cui la banca subordina l’esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili, in quanto tale previsione contrasta con i principi informatori della legge sulla “privacy” ed in particolare con il principio di minimizzazione nell’uso dei dati, ex art. 3 del d.lgs. n. 196 del 2003. La normativa in tema di privacy, difatti, richiama alcuni principi inderogabili dall’autonomia privata, essendo posti a tutela di interessi generali e di valori morali e sociali riconosciuti dall’ordinamento come il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, quali la dignità, la riservatezza, l’identità personale, la protezione dei dati personali.
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