In caso di contestazione dei reati tributari di infedele o omessa dichiarazione previsti dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 l’ammissione al rito speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti è subordinata al pagamento dell’imposta evasa prima dell’apertura del dibattimento. Ove, invece, il pagamento avvenga prima che l’imputato abbia avuto conoscenza di attività di controllo nei suoi confronti, sussistono i presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. cit. Ne consegue, pertanto, l’illegalità della pena applicata su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. in caso di mancato pagamento del debito o di mancato verificarsi del ravvedimento operoso.
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