La Cassazione, in materia di risarcimento del danno, patrimoniale e non, ai prossimi congiunti della persona danneggiata, ha ritenuto che il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l’invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell’assistenza prestata. In pratica la Corte afferma che anche un’invalidità solo parzialmente invalidante possa comportare, oltre al dolore per la menomazione del congiunto, anche la necessità dei familiari di un impegno di assistenza e, quindi, di riflesso, un apprezzabile mutamento peggiorativo delle abitudini di vita di chi la presti ; la stessa Corte inoltre ritiene che la circostanza dell’assistenza, anche ove motivata da vincoli di affetto e solidarietà propri dei rapporti familiari, non può valere ad escludere che il congiunto non subisca concreto pregiudizio per la necessità di adattare la propria vita alle sopravvenute esigenze del familiare menomato.
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