Il minore di almeno 12 anni o anche di età minore se capace di discernimento ha il diritto ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano (Cass. Civ., sez. I, sent. 26 novembre 2019 – 27 gennaio 2020, n. 1785)

L’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse ed è un adempimento necessario, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l’audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità.

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