L’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di conferire all’autorità di regolamentazione la competenza a dirimere le controversie tra i clienti civili e i gestori di sistemi e di riconoscere, di conseguenza, al cliente civile il quale ha presentato un reclamo all’autorità di regolamentazione contro un gestore di sistemi la qualifica di «parte», ai sensi della citata disposizione, e il diritto di proporre ricorso avverso la decisione adottata dalla medesima autorità in seguito a detto reclamo.
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