Il Tribunale di Roma, Sez. I Civile, con riguardo alla divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore, esamina il particolare caso del legittimo esercizio del diritto di cronaca e del rapporto tra la scriminante di cui all’art. 51 c.p., circa l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, e l’art. 21 della Cost., sulla libertà di manifestazione del pensiero. Il Tribunale, in forza della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, ribadisce che la divulgazione di notizie di tal fatta è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca solo se ricorrono le condizioni costituite dalla verità oggettiva della notizia (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), dall’interesse pubblico all’informazione e dalla forma civile dell’esposizione e della valutazione dei fatti (cosiddetta continenza). La sussistenza della prima delle anzidette condizioni, in particolare, deve escludersi nell’ipotesi in cui pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà.
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