La Suprema Corte, in materia di violazione della privacy e trattamento dei dati personali, afferma che il trattamento delle informazioni personali, nella specie effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti, sia lecito purchè avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. Richiamando la normativa sul punto, ricorda che tale principio era ben espresso dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 3, recante il titolo “principio di necessità nel trattamento dei dati”, e dall’articolo 11, lettera d) legge cit., richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati. Infine, interessante aggiornamento normativo è nel riferimento al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 5, lettera c) del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.
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