In tema di legittima difesa, la causa di non punibilità prevista dall’art. 55, co. 2, c.p., come integrato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, non è configurabile quando l’azione difensiva illecita, ascritta a titolo dieccesso colposo, non sia determinata dall’intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità, ma sia esclusivamente riferibile alla difesa dei beni propri o altrui. Ciò in quanto, in ipotesi di tal fatta, non è sussistente il pericolo di aggressione personale contemplato dall’art. 52, co. 2, lett. b), c.p.
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