No ai benefici anche se l’aggravante del metodo mafioso non è formalmente contestata. (Cass. Pen., Sez. I, 26 giugno-8 ottobre 2019, n. 41235)

Il no ai benefici penitenziari con la condanna all’ergastolo ostativo, scatta anche quando l’aggravante del metodo mafioso per agevolare il clan non è stata formalmente contestata, ma verificata come sussistente dal Tribunale di sorveglianza, attraverso l’esame del contenuto della sentenza di condanna. Pesa, infatti, la qualificazione sostanziale dei delitti giudicati.

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