La parte pubblica non ha interesse a dedurre in sede di legittimità l’omessa interlocuzione preventiva di cui al d.lg. n. 274 del 2000, art. 34, comma 3 (declaratoria di particolare tenuità del fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace) trattandosi di disposizione in rito la cui violazione non determina una nullità assoluta, essendo posta a tutela dell’interesse dell’imputato o della persona offesa (ove esistente).
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di sanzioni disciplinari nell’ordinamento militare, con particolare riferimento ai limiti nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (Consiglio di Stato, sez. I, parere 27 giugno 2024, n. 827)
9 Luglio 2024
La CEDU su divieto di esposizione di vignette satiriche in Moldavia (CEDU, sez. X, sent. 25 giugno 2024, ric. n. 15379/13)
9 Luglio 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di divorzio: per la determinazione dell’assegno si valuta anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare (Cassazione Civile, sent. 17 giugno 2024, n. 16703)
9 Luglio 2024
Conversione dell’adozione legittimante in adozione mite: non sempre è possibile (Cassazione Civile, 27 maggio 2024, n. 14777)
9 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia su un termine ragionevole per poter contestare in giudizio il licenziamento di una lavoratrice incinta (CGUE, Settima Sezione, 27 giugno 2024, C‑284/23)
9 Luglio 2024