letto alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere
inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di
comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur
temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della
menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare
il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L’imposizione di altre
sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le
condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio
di proporzionalità e della dignità umana. Nel caso di un minore non accompagnato, dette sanzioni
devono, in considerazione, segnatamente, dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, essere
adottate tenendo conto con particolare riguardo dell’interesse superiore del minore.
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