La Corte di Giustizia si pronuncia in materia di nozione di mandato d’arresto europeo e di controllo giurisdizionale sullo stesso (CGUE, Sez. II, Sentenza 9 ottobre 2019, C-489/19)

La nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d’arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.

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