La legge di stabilità della Regione Sicilia viola il principio fondamentale della copertura delle spese (Corte cost., sent. 2 luglio 2019 – 24 luglio 2019, n. 197)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 35 della legge siciliana n. 8/2018 che avevano prescritto alla propria Ragioneria l’autorizzazione all’accertamento in bilancio di contributi pubblici in assenza del presupposto giuridico in violazione dell’art. 81 Cost., III co. Come è già stato affermato da questa Corte, «la loro contabilizzazione in entrata amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, l’amministrazione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo oscurato dall’eccentrica operazione contabile. Ne deriva, tra l’altro, la mancata copertura delle spese per l’insussistenza dei cespiti in entrata e il conseguente squilibrio del bilancio di competenza, con conseguente aggravio per i risultati di amministrazione negativi provenienti dai precedenti esercizi» La copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese. Inoltre, «l’art. 81, quarto [ora terzo] comma della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime».

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