La responsabilità del datore di lavoro a titolo di colpa specifica dell’infortunio dipeso da negligenza del lavoratore trova un limite in caso di comportamento “abnorme” o “esorbitante” del lavoratore, quale fattore interruttivo del nesso di causalità tra l’omissione contestata al datore di lavoro e l’evento. Per comportamento abnorme del lavoratore deve intendersi una condotta imprudente posta in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente imprevedibile nella esecuzione del lavoro.
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