L’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento nazionale che subordini il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro interessato e il suo coniuge alla condizione che i loro legami con tale Stato membro siano più forti di quelli che hanno con uno Stato terzo, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una tale restrizione non è giustificata.
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