Chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 589 c.p. nei confronti di un’ostetrica, la quarta sezione della Corte di Cassazione si è soffermata sui criteri distintivi tra le fattispecie di omicidio (doloso e colposo ex artt. 575 e 589 c.p.), infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) e procurato aborto (artt. 17 e ss. L. 194/1978) prendendo posizione, in particolare, sulla possibilità di far rientrare nella nozione di “uomo” – quale soggetto passivo dei reati di omicidio – anche il feto. La Corte osserva che il discrimen tra le suddette fattispecie consiste nel dato temporale: mentre la condotta di procurato aborto, prevista dall’art. 19 L. 22 maggio 1978, n. 194, si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall’utero materno, la condotta prevista dall’art. 578 c.p. si realizza dal momento del distacco del feto dall’utero materno. Di conseguenza – continua la Corte – «qualora la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall’utero materno, il fatto, in assenza dell’elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall’art. 578 c.p., configura il delitto di omicidio volontario di cui agli artt. 575 e 577, n. 1, c.p. I reati di omicidio e di infanticidio-feticidio «tutelano lo stesso bene giuridico, e cioè la vita dell’uomo nella sua interezza. Il legislatore, quindi, ha sostanzialmente riconosciuto anche al feto la qualità di uomo vero e proprio, giacché «la morte è l’opposto della vita», essendosi in presenza di due reati che vigilano sul bene della vita umana fin dal suo momento iniziale.
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