Gli articoli 18, 21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell’Unione europea, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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