Ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. Diversamente, la fattispecie sussidiaria di cui all’art. 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), la quale si pone in sostanziale continuità normativa con l’abrogato D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, comma 1, tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e ricorre nell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui ovvero nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare. Il discrimen tra le due fattispecie consiste, dunque, nella dimensione degli interessi coinvolti: pubblici nel primo caso (fede pubblica), privati nel secondo (patrimonio).
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