Permesso di soggiorno per motivi di studio: non è ammissibile la previsione di ulteriori requisiti da parte di uno Stato membro (Corte di Giustizia UE , sez. III, sentenza 10.09.2014 n° C-491-13)

Lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 Direttiva n. 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno.
Secondo la Corte di Giustizia, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di studio al richiedente che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 della suddetta direttiva, dato che tali disposizioni prevedono in modo esaustivo tanto i requisiti generali e specifici ai quali il richiedente un permesso di soggiorno per motivi di studio deve rispondere, quanto i motivi che possono giustificare il diniego di ammissione nei confronti di quest’ultimo. Infatti, il margine di manovra di cui dispongono le autorità nazionali si riferisce unicamente alle condizioni previste agli articoli 6 e 7 della citata direttiva, nonché, in tale contesto, alla valutazione dei fatti rilevanti al fine di stabilire se le condizioni enunciate ai suddetti articoli risultino soddisfatte, ed in particolare se ragioni attenenti all’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica ostino all’ammissione del cittadino di paesi terzi.

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