Indennità di disoccupazione con i contributi ridotti per i lavoratori agricoli e interpretazione adeguatrice (Corte Cost., sent. 22 febbraio 2017 – 10 marzo 2017, n. 53)

La Consulta ha dichiarato non fondata la questione relativa all’esclusione per i soli lavoratori agricoli dall’indennità di disoccupazione “con i contributi ridotti” maturata per i periodi lavorati nel 2012, affermando che alla stessa soluzione si sarebbe potuti giungere attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata. Questa Corte ha già affermato che «l’eventuale diversa applicazione data dall’INPS alla norma censurata non vincola il giudice nella sua istituzionale funzione interpretativa della legge» (sentenza n. 296 del 1995, punto 3. del Considerato in diritto), soprattutto quando si possa esplorare un’interpretazione adeguatrice che, nel caso di specie, preservi la compatibilità della norma denunciata con i princìpi di ragionevolezza, di legittimo affidamento e di adeguatezza della tutela previdenziale.
Pertanto, se l’interpretazione privilegiata è in armonia con gli enunciati obiettivi di equità e di gradualità, la prospettazione di un’eliminazione retroattiva dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per i soli lavoratori agricoli si pone in evidente dissonanza con le linee ispiratrici tracciate dal legislatore.

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