La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco a distanza inferiore a 500 metri pedonali da alcuni luoghi ritenuti “sensibili” come istituti scolastici, oratori, centri giovanili. Tale scelta, difatti, rientra negli interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi ‘sensibili’ e non richiede una previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale.
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