Ai fini dell’ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato è legittimo il riferimento al solo parametro reddituale, con esclusione delle variabili che incidono sulla effettiva situazione economica di una famiglia (Corte Cost., sent. 11 luglio 2017 – 20 ottobre 2017, n. 219)

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione. Difatti la questione prospettata, prevedendo l’addizione dell’obbligo di tenere in considerazione l’incidenza dei fattori indicati sulla capacità di spesa del nucleo familiare, rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso del patrocinio a spese dello Stato è riservata alla competenza del legislatore. I Giudici, tuttavia, hanno comunque sottolineato l’esigenza di un intervento normativo volto a sanare l’evidente inadeguatezza dell’attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Redazione Autore