Stalking: la formulazione dell’art. 612 bis c.p. non viola il principio di determinatezza (Corte Cost. sentenza 11 giugno 2014, sent. n. 172)

Per la Corte costituzionale l’art. 612 bis c.p. in tema di atti persecutori (cd. stalking) non viola il principio di determinatezza delle fattispecie penali sancito dall’art. 25 comma II.
Come già affermato da questa Corte in diverse pronunce, “l’esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost., non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961) oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (sentenze n. 42 del 1972, n. 191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (sentenza n. 126 del 1971)”.
Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l’ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l’inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell’incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta» (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004).

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