È infondata la questione di legittimità costituzionale della soglia di sbarramento fissata per l’accesso al riparto dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (Corte cost., sent. 23 ottobre 2018 – 21 dicembre 2018, n. 239)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e dell’art. 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia). La soglia di sbarramento prevista per le elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo è senz’altro finalizzata all’esigenza di buon funzionamento dell’assemblea parlamentare. Anche all’interno del Parlamento europeo si pongono esigenze di efficienza dei meccanismi decisionali, alle quali la previsione di una soglia di sbarramento innegabilmente risponde, riducendo la frammentazione politico- partitica nel suo ambito. Il buon funzionamento dell’assemblea parlamentare costituisce di per sé un valore di rilievo primario in considerazione delle funzioni decisorie dell’assemblea stessa e dei rischi connessi a una paralisi della sua attività conseguente all’impossibilità o all’eccessiva difficoltà di formare le necessarie maggioranze. La previsione di una soglia di sbarramento, dunque, non può essere considerata irragionevole, apparendo essa invece funzionale all’obiettivo di razionalizzare l’organizzazione dell’assemblea, obiettivo che si pone per il Parlamento europeo in maniera non diversa da come si pone per i Parlamenti nazionali. Alle esigenze di efficiente funzionamento interno dell’assemblea in vista del migliore svolgimento dei suoi processi decisionali, si deve aggiungere il dato della indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo dell’Unione europea, quale ha preso a realizzarsi negli ultimi anni anche grazie alle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 e entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

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