Nell’ipotesi di atto emesso dall’ente della riscossione, è inammissibile (ai sensi degli artt. 14 e 22 D.Lvo. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 106 e 269 c.p.c.) il ricorso tempestivamente notificato ed iscritto nei confronti del solo ente impositore (con redazione della NIR che riporti esclusivamente l’identità di quest’ultimo) e solo successivamente e tardivamente notificato all’ente della riscossione dal quale l’atto proviene. Tale prassi comporta (in violazione del principio di correttezza e buona fede processuale) la mancata instaurazione della lite per impossibilità dell’ente della riscossione di conoscere della instaurazione del procedimento informatico e, dunque, di apprestare le proprie difese. Né, in assenza di specifica disposizione, può ritenersi sussistere a carico dell’ente della riscossione l’onere processuale di chiedere l’accesso temporaneo al sistema informatico per conoscere della eventuale costituzione del ricorrente e, dunque, della effettiva instaurazione della lite. Così pure, la tardiva notifica del ricorso all’ente della riscossione non può valere a sanare la difettosa instaurazione della lite, posta l’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione dell’art. 269 c.p.c., sia perché l’ente della riscossione non è terzo, bensì contraddittore principale nella controversia, sia perché la sua chiamata non sorge ” a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta “, bensì è elemento essenziale per la instaurazione del contraddittorio. Nell’ipotesi in cui, a fronte di un unico atto della riscossione (intimazione di pagamento) siano proposti più ricorsi, rivolti verso l’intimazione e ciascuna delle sottostanti cartelle di pagamento, emesse dal medesimo o da differenti enti impositori, si verifica l’improcedibilità dei molteplici ricorsi proposti per abuso del processo e violazione del diritto di difesa della parte intimata, a meno che il ricorrente non deduca e dimostri un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata. Siffatto comportamento processuale, per un verso, concreta abuso del processo (correlato all’inadeguato utilizzo della “risorsa giustizia” ed al contenimento della sua ragionevole durata) e, per altro verso, determina la minorata possibilità di difesa della controparte intimata e la sua eventuale sottoposizione alla ingiustificata moltiplicazione delle spese processuali (principi analogicamente tratti da Cass. S.U. n. 7299/2025).
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