La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di cambiamento dei dati relativi al genere (CGUE, Seconda Sezione, 12 marzo 2026, C-43/24)

L’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla corte costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte.

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