Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 628, secondo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. La Corte ha evidenziato che le due forme di rapina, sottoposte all’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima.
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