È illegittimo escludere automaticamente la valutazione della “particolare tenuità del fatto” nei procedimenti per tentata estorsione non aggravata (Corte cost., sent. 23 febbraio – 31 marzo 2026, n. 44)

Con la sentenza n. 44 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, co.3, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di tentata estorsione non aggravata (art. 629, co. 1, cod. pen.). In particolare la Corte, ponendo tale reato in raffronto con la tentata rapina non aggravata, per la quale invece la particolare tenuità del fatto resta astrattamente valutabile, ha ritenuto che l’automatica esclusione della valutazione della “particolare tenuità “ nei procedimenti per tentata estorsione non aggravata, integra una disparità di trattamento irragionevole (ex art. 3 Cost.). I reati di estorsione e rapina, infatti, presentano importanti tratti comuni, essendo entrambe fattispecie contro il patrimonio realizzate mediante violenza o minaccia, avendo carattere plurioffensivo, tutelando non solo i beni patrimoniali ma anche la libertà di autodeterminazione della persona, infine prevedendo trattamenti sanzionatori analoghi. Per quel che riguarda le questioni relative al delitto consumato di estorsione non aggravata la Corte costituzionale le ha invece dichiarate inammissibili dato che, nei procedimenti da cui sono nate tali questioni, si discuteva esclusivamente di tentativo, e non di reato consumato.

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