Con la sent. n. 40, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla disciplina del trattenimento in un centro per il rimpatrio dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale, sollevata dalla Corte di cassazione. In particolare, la Corte di cassazione dubitava della costituzionalità della disciplina dell’ulteriore trattenimento dello straniero (per le quarantotto ore successive) in caso di mancata convalida del precedente provvedimento del questore da parte della corte d’appello, ritenendolo incompatibile con l’art. 13 Cost., che stabilisce che un provvedimento restrittivo adottato dall’autorità di pubblica sicurezza non convalidato dal giudice si intende revocato e resta privo di ogni effetto. Secondo la normativa vigente, il provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dalla corte d’appello territorialmente competente in conformità all’art. 13 Cost., che prevede la necessaria convalida di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria. Nell’ipotesi poi in cui la corte d’appello non convalidi il provvedimento, il questore ha la possibilità di adottare, entro le quarantotto ore successive, un ulteriore provvedimento di trattenimento, soggetto anch’esso a convalida da parte della corte d’appello, quando vi sia rischio di fuga o lo straniero sia ritenuto pericoloso per l’ordine o la sicurezza pubblica. In queste quarantotto ore, lo straniero continua a restare trattenuto nel centro. Inoltre, il questore può disporne l’ulteriore trattenimento quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia pretestuosa, e cioè “presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione”. La Consulta, tuttavia, non ha ritenuto rilevante per la decisione del procedimento principale la questione posta dalla Corte di cassazione giacché, quest’ultimo aveva unicamente a oggetto la sussistenza dei presupposti dell’ultimo provvedimento di trattenimento (motivato sulla base del rischio di fuga e di pericolo per la sicurezza pubblica) e non la legittimità del trattenimento nel lasso di tempo intercorrente tra la mancata convalida del provvedimento precedente e l’adozione del nuovo provvedimento. La Corte, richiamando la disciplina vigente in materia di asilo (che consente allo straniero che sia già trattenuto in un centro per l’esecuzione di un provvedimento di espulsione di presentare domanda di protezione internazionale) ha sottolineato la legittimità dell’“obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione (…), e ciò specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all’espulsione ove lasciato in libertà”. Dunque, i giudici hanno affermato l’esigenza di scoraggiare “abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento – che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo paese d’origine – venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione”. Tuttavia, la Corte ha anche affermato che tale ultimo obiettivo “deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost. Norma, quest’ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore” ed ha invitato il legislatore a modificare l’attuale disciplina, per renderla pienamente conforme agli standard costituzionali oltre che agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
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