La Corte costituzionale sulla pena per il favoreggiamento della prostituzione (Corte costituzionale, sent. 20 marzo 2026, n. 34)

Con la sentenza n. 34 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità, sollevate dal Tribunale di Bologna, aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge per il delitto di favoreggiamento della prostituzione. Più in particolare, il giudice rimettente, aveva ravvisato la violazione degli artt. 3 e 27, terzo co., Cost., ritenendo eccessiva per la condotta contestata agli imputati (aver favorito l’attività di prostituzione per aver accompagnato alcune donne nel luogo in cui essa veniva esercitata) la pena della reclusione «da due a sei anni» (art. 3, co. 1, l. n. 75/1958). La Corte costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza, ha rinvenuto nelle condotte richiamate l’attitudine lesiva dei beni protetti dall’ordinamento attraverso l’incriminazione del favoreggiamento della prostituzione, strumentale all’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità della persona che, in una condizione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione. Attraverso tale richiamo, la Corte ha rilevato che le condotte che agevolino il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrivono nel quadro di politica criminale perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità lo stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, anche nel confronto tra le fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione. Inoltre, sempre secondo la Corte, la latitudine della pena indicata dalla legge ben consente al giudice di infliggere in concreto una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa. Per tali ragioni per i Giudici costituzionali non vi è necessità di introdurre, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, l’apposita attenuante della lieve entità giacché l’ordinamento mette già a disposizione del giudice penale altri strumenti, rimessi alla sua libera valutazione, che gli consentono di attenuare il trattamento sanzionatorio (come l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis del codice penale), ed anche di ritenere che, in rapporto alle specifiche circostanze, secondo la proiezione “in concreto” del principio di offensività, la condotta in esame si riveli priva di ogni potenzialità lesiva.

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