Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti: la Costituzione non impone la diminuzione o l’esclusione della pena (Corte cost., sent. 12 gennaio – 26 febbraio 2026, n. 21)

Con la sentenza n. 21 del 2026 la Corte costituzionale, confermando l’impostazione scelta dal codice penale, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 111 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo in quanto il tossicodipendente non è equiparabile automaticamente a un malato psichiatrico, ma rimane responsabile delle proprie condotte. Ciò anche quando i disturbi da uso prolungato di sostanze stupefacenti riducono significativamente la capacità di intendere e volere al momento del fatto, in quanto tali effetti sono conseguenza di un mancato impegno nell’intraprendere un serio percorso di disintossicazione in un momento “anteriore ragionevolmente prossimo” alla commissione del reato. Sottolinea la Corte che può sussistere una situazione di “cronica” intossicazione soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà…”. In tali casi, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali. Precisa, infine, la Corte che l’ordinamento non trascura di considerare la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile, prevedendo una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari «fortemente improntata a un approccio terapeutico e riabilitativo».

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