La Corte di Cassazione, con l’ord. n. 3158 del 12 febbraio 2026 (Sez. V), afferma che l’autotutela erronea dell’Agenzia delle Entrate non deroga ai termini decadenziali in pregiudizio del contribuente. In particolare, l’annullamento in autotutela costituisce un autonomo atto amministrativo del fisco, imperativo, unilaterale e indisponibile, non assimilabile a un accordo negoziale vincolante tra le parti. Di conseguenza, tale atto non comporta il differimento del termine decadenziale per l’imposta proporzionale di registro su sentenza ex art. 2932 cod. civ. al verificarsi della condizione o al passaggio in giudicato. In definitiva, la pronuncia sottolinea che l’errore dell’Ufficio nell’esercitare l’autotutela non si traduce in una rimessione in termini a danno del contribuente.
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