La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora
effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non
essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in
un’attribuzione in favore dei disponenti. La qualificazione di un atto di costituzione di fondo
patrimoniale non può dunque essere ricondotta a donazione obnuziale ove si disponga per il
sostentamento di una famiglia già costituita da molti anni. Ai sensi dell’art. 785 cod. civ., infatti, la
donazione obnuziale è connotata dalla menzione esplicita che l’attribuzione patrimoniale sia
compiuta in riguardo di un futuro determinato matrimonio.

