Il figlio nato nel 1950 da relazione adulterina, riconosciuto alla nascita dalla sola madre e che abbia conseguito lo status di figlio anche del padre soltanto a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità divenuta definitiva dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, può, iure hereditatis, agire per il rimborso della quota delle spese di mantenimento sostenute dalla madre durante la propria minore età, dovendosi individuare nel passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione il momento a partire dal quale il diritto di regresso del genitore adempiente diviene esigibile e decorre la relativa prescrizione, senza che rilevi, quale rinuncia tacita, l’inerzia serbata dal genitore medesimo nel ristretto lasso di tempo intercorso tra tale momento e la morte.
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