Con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (ove previste) – che costituisce pertanto un sistema chiuso – esulando dal diritto di accesso di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241.
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