Con la sentenza in oggetto, la Corte ha respinto il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’articolo 2 della legge regionale Toscana numero 7 del 2025 in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Nello specifico, la norma impugnata non invada la materia dell’ordinamento civile, in quanto l’articolo 41, comma 4, del testo unico del turismo e l’articolo 2 della legge regionale Toscana numero 7 del 2025 sono riconducibili alla disciplina amministrativa che fissa requisiti per le strutture ricettive “classificate”, che rientrano nel sistema regionale del turismo.
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