Adozione in casi particolari: il minore adottato può assumere il solo cognome dell’adottante, sostituendolo a quello originario, qualora ciò risponda al suo preminente interesse (Corte cost., sent. 22 ottobre – 30 dicembre 2025, n. 210)

Con la sentenza n. 210 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della l. n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, co. 1, cod. civ., nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante. In particolare, i giudici costituzionali hanno ritenuto che, se coloro che sono tenuti a esprimere i consensi e gli assensi all’adozione, in base agli artt. 45 e 46 della l. n. 184/1983, sono favorevoli alla sostituzione del cognome dell’adottando con quello dell’adottante e se il giudice accerta che ciò risponde al preminente interesse del minore, in quanto riflette la sua effettiva identità, la norma che impedisce tale sostituzione è lesiva dell’art. 2 Cost. Tra le varie ragioni che depongono per la fondatezza della questione si sottolinea quella della minore età dell’adottando, che potrebbe rendere più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli. Quanto più il bambino è in tenera età, tanto più il processo di formazione della sua identità personale intorno all’originario cognome risulta tenue e, dunque, può far ritenere preminente, in circostanze come quelle sopra evidenziate, l’esigenza di attribuire esclusivo rilievo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo. Viceversa, anche in assenza di legami effettivi con la famiglia d’origine, potrebbe risultare prevalente, nel caso dei cosiddetti grands mineurs, il processo di consolidamento dell’identità personale intorno all’originario cognome dell’adottando, sì da indurre il giudice a escludere che risponda al suo interesse la sostituzione del cognome.

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