È illegittima l’esclusione della messa alla prova dell’imputato minorenne per i delitti di violenza sessuale nei casi di minore gravità (Corte cost., sent. 23 settembre – 29 dicembre 2025, n. 203)

Con la sentenza n. 203 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, co. 5-bis, d.P.R. n. 448/1988, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità». La Corte, pur ribadendo la legittimità della scelta del legislatore di escludere la messa alla prova del minore per i delitti di violenza sessuale, ha ritenuto sproporzionata tale esclusione nei casi di minore gravità in base a due fondamentali considerazioni. Innanzitutto, già l’art.609-bis, co. 3, cod. pen. prevede la possibilità di ridurre la pena fino a due terzi quando la violenza sessuale è di minore gravità. Risulterebbe, pertanto, sproporzionato ed oltremodo afflittivo escludere la sospensione del procedimento con messa alla prova anche in questi casi, come invece prevede la norma impugnata. In secondo luogo, con la sentenza n. 202 del 2025 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies cod. pen., nella parte in cui non prevede che, anche con riguardo al delitto di violenza sessuale di gruppo, nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Il ricorso alla circostanza attenuante del “caso di minore gravità” non può, dunque, che valere anche nel caso del citato art. 28 che, pertanto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

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