Con la sent. n. 198 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 6 e 14 della
legge della Regione Sardegna n. 8 del 2025.
La Corte ha accolto le questioni promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, osservando
che l’art. 6 della l.r. n. 8 del 2025, nella parte in cui fissa un termine di 60 giorni entro il quale il nuovo
direttore generale «conferma o sostituisce» il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il
direttore dei servizi socio-sanitari, se nominato, viola l’art. 97 Cost., sotto il duplice profilo
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, poiché introduce nel rapporto
un elemento di parzialità, attribuendo all’organo di vertice dell’azienda sanitaria, per il fatto di
essersi insediato, il potere di far cessare gli incarichi in corso dei dirigenti non apicali prima della
naturale scadenza, sulla base di valutazioni puramente discrezionali e in totale assenza di uno
scrutinio procedimentalizzato sulle ragioni interne al rapporto.
Con riferimento all’art. 15 della l.r. n. 8 del 2025, la Corte costituzionale ha ravvisato la violazione
dell’art. 117, co. 3, Cost., in materia di tutela della salute, giacché, disponendo il commissariamento,
in via straordinaria, di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie della
Sardegna e ricollegando all’insediamento del commissario straordinario l’automatica risoluzione
del rapporto con il direttore generale in carica, si pone in contrasto con i principi fondamentali
stabiliti dall’art. 2, co. 5, del d. lgs. n. 171 del 2016, che non comprende tale ipotesi tra i casi in cui la
regione può dichiarare l’immediata decadenza dell’organo di vertice delle aziende del SSR.

