Incostituzionale la legge Regione Sardegna su impianti FER: la non idoneità di un’area non comporta il divieto assoluto di installazione di un impianto, né l’annullamento di atti autorizzativi già rilasciati (Corte cost., sent. 8 ottobre – 16 dicembre 2025, n. 184)

Con la sentenza n. 184 del 2025 – in continuità con quanto affermato in precedenti pronunce – la Corte costituzionale ha in parte demolito la legge regionale sarda sulle aree idonee n. 20/2024. Secondo i giudici, la Regione non può imporre un aprioristico divieto di installazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER) – che determinerebbe l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee – né introdurre deroghe alle procedure statali di tutela ambientale, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico, in quanto ciò si tradurrebbe in un irragionevole limite al legittimo affidamento e al principio della certezza del diritto. La Corte ha conseguentemente dichiarato illegittime numerose disposizioni della su citata legge regionale, chiarendo che: la qualificazione di “area non idonea” non può trasformarsi in un divieto assoluto di installazione; i progetti già autorizzati non possono essere travolti retroattivamente, salvo casi eccezionali e motivati; il repowering e il revamping degli impianti esistenti non possono essere compressi oltre quanto previsto dalla normativa statale; sugli impianti offshore la competenza resta statale; non è ammissibile creare procedimenti autorizzativi “paralleli” che aggirino le regole nazionali su VIA, paesaggio e conferenze dei servizi.

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