La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23707/2025, in materia di esterovestizione ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 73, comma 3, TUIR), ha affermato che la residenza ai fini fiscali di una società estera si determina sulla base di criteri oggettivi e sostanziali, quali la sede effettiva di direzione e amministrazione, e non esclusivamente sulla base di contratti formali o meramente apparenti. L’esterovestizione, pertanto, ricorre in presenza di una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica, volta a localizzare fittiziamente all’estero la residenza fiscale dell’impresa. La giurisprudenza europea e nazionale sottolinea che l’individuazione della sede effettiva richiede un’analisi complessiva delle circostanze e che il trasferimento di attività o di decisioni strategiche in uno Stato estero, accompagnato da una reale organizzazione, non costituisce di per sé abuso o artificio. Pertanto, le contestazioni di esterovestizione devono essere supportate da elementi concreti e verificabili, e non da mere supposizioni o interpretazioni formali, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di libertà di stabilimento (ex art. 49 TFUE) garantiti dal diritto unionale.
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