Con la sentenza n. 177 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla norma regionale oggetto di censura da parte del Governo, con ricorso respinto dalla sent. n. 84 del 2025, respingendo la questione di costituzionalità dell’art. 1, co. l, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2025 attraverso la quale il legislatore sardo ha prorogato l’efficacia, «sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025», della norma regionale che aveva consentito ai medici di medicina generale in quiescenza di aderire, anche con contratti libero professionali, ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle Aziende sanitarie locali, per assicurare la completa copertura delle cure primarie nelle aree disagiate, e di disporre dei ricettari di cui all’art. 50 del d.l. n. 269 del 2003, fino al 31 dicembre 2024. Nella sentenza n. 177, la Corte ha infatti confermato quanto disposto nella decisione n. 84 del 2025, tornando ad affermare che (anche) la disposizione impugnata nel nuovo giudizio, nel prorogare i temini della precedente disciplina, deve essere individuata come un tentativo di risposta alla contingente situazione di difficoltà dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nel territorio regionale. Pertanto, la Corte ha affermato che anche l’art. 1, co. l, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 2 del 2025, per finalità e per contenuti, va ricondotto alla competenza legislativa spettante alla Regione nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria. Secondo tale ricostruzione, la Corte ha dichiarato l’infondatezza della denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».
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