La Corte di Cassazione si pronuncia sulla mancanza di autorizzazione per accertamenti finanziari in materia di IVA (art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972) e sull’eventuale violazione di diritti fondamentali del contribuente. In particolare, la mancanza dell’autorizzazione a svolgere le indagini finanziarie non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, come invece sancito dal codice di procedura penale; tuttavia, l’onere della prova incombe sul contribuente, che deve dimostrare che da tale anomalia sia derivata una concreta lesione di un suo diritto fondamentale costituzionalmente tutelato.
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